Da oltre 20 anni nel sociale
Art. 1 – Denominazione Sede
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Donatori Sangue Presidenza del Consiglio dei Ministri ODV” in seguito alla modifica dello Statuto, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dell’Associazione Gruppo Donatori Sangue Presidenza del Consiglio dei Ministri- ONLUS. L’Associazione “Donatori Sangue Presidenza del Consiglio dei Ministri ODV”, di seguito “Associazione”, assumerà la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore – E.T.S. con applicazione della relativa disciplina, per effetto dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino ad allora continuerà ad applicare la disciplina delle ONLUS di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 e integrerà la denominazione come previsto dalla normativa.
Dopo l’iscrizione nel predetto Registro, l’Associazione indicherà gli estremi dell’iscrizione medesima negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’Associazione ha sede legale in Via della Mercede n.9 – 00187 Roma ed ha durata illimitata.
Il trasferimento della sede non comporta la modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli associati.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’associazione è un’istituzione apolitica, apartitica e aconfessionale che persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sanitario, al fine di dare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari anche attraverso collaborazioni con Enti, organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali.
L’Associazione esercita, in via principale, attività di interesse generale avente ad oggetto, in particolare:
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i) D.lgs. n.117/2017).
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m) art. 5 D.lgs. n.117/2017).
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) art. 5 D.lgs. n.117/2017).
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v) art. 5 D.lgs. 117/2017;
Art. 3 – Attività di interesse generale
Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
- sviluppare e coordinare su scala locale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti;
- organizzare i donatori volontari di sangue;
- assistere il donatore volontario e tutelarne la salute e le aspirazioni;
- concordare con i centri trasfusionali interessati la collaborazione e le modalità funzionali dei punti di raccolta sangue;
- promuovere la costituzione di Gruppi Locali di donatori di sangue al fine di aumentare il numero di donatori e collaboratori volontari;
- partecipare alla programmazione nazionale e regionale per il raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e dei suoi componenti;
- fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri soci, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche con qualsiasi tecnologia di supporto;
- promuovere ogni iniziativa di formazione a livello territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri soci, una maggiore coscienza trasfusionale e associativa.
Nello specifico, a titolo esemplificativo l’Associazione intende:
- Attivare Soci e Consiglio Direttivo verso un miglior coordinamento delle risorse umane e materiali;
- Migliorare i canali di comunicazione per poter raggiungere un numero sempre maggiore di persone;
- Partecipare attivamente a riunioni e simposi con enti preposti al fine di coordinare gli obiettivi sulla autosufficienza del sangue ed emoderivati;
- Investire risorse sulla formazione dei propri Consiglieri o Soci che intendano farsi carico di attività inerenti agli scopi statutari della associazione;
- Investire risorse su attrezzature e beni utili allo svolgimento delle attività inerenti allo statuto, in special modo attrezzature informatiche con specifico utilizzo per necessità organizzative o per comunicazioni social;
- Organizzare eventi utili alla promozione del dono del sangue e atti al reclutamento di nuovi donatori.
Inoltre:
- Promuovere eventi nelle scuole anche attraverso l’organizzazione di giornate speciali;
- Installare strutture specifiche atte alla promozione in occasione di eventi pubblici locali;
- Apposizione di grafiche o slogan in luoghi pubblici o su maglie di squadre sportive anche in esclusiva;
- Collaborare con tutti gli Enti pubblici e privati interessati alle problematiche dei soggetti con disabilità;
- Organizzare attività ricreative e sport dilettantistici per raccolta fondi e finalità benefiche.
Art. 4 – Attività diverse e raccolta fondi
L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii..
Art. 5 – Soci
Ai sensi dell’art. 32 D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche o le Associazioni che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Art. 6 – Criteri ammissione, esclusione e perdita di status dei soci
L’ammissione di un nuovo Associato avviene con deliberazione del Comitato Direttivo su domanda dell’Interessato con l’indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il Comitato Direttivo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli Interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
All’atto di ammissione gli Associati verseranno la quota di associazione, che sarà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Per tutti gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità previste dall’art.7. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di Associato si perde per decesso, dimissioni/recesso o esclusione.
L’esclusione è disposta dal Comitato Direttivo con delibera motivata dalla mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’Associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata (o per posta elettronica) inviata al Presidente dell’Associazione.
L’associato che intende recedere dall’associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all’organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l’associato che abbia cessato di appartenere all’associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all’associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
b) I soci sono obbligati:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
Art. 8 – Organi sociali
Sono Organi Sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- I Revisori dei Conti.
- il Tesoriere
Tutti gli Organi sociali elettivi hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
Sarà facoltà del Comitato Direttivo nominare un Segretario Generale con funzioni esecutive.
L’eleggibilità degli Organi sociali è libera e tutti gli Associati hanno diritto di essere eletti quali membri degli Organi sociali.
In primis, il Presidente e i Membri del Comitato Direttivo e degli altri Organi sociali sono nominati nell’atto costitutivo dell’Associazione e durano in carica fino alla prima Assemblea degli Associati.
Art. 9 – Assemblea
Tutti gli Associati formano l’Assemblea e partecipano alla stessa con diritto di voto se sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché tutte le volte che sia convocata su richiesta del Presidente dell’Associazione, del Comitato Direttivo o di un decimo degli Associati, con domanda motivata.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno anche via posta elettronica e/o attraverso modalità telematica, a ciascun Associato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Gli Associati possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica – o anche per delega -, purché sia possibile verificarne l’identità, che partecipa e vota. Nel caso di partecipazione “a distanza” all’Assemblea, il diritto di voto potrà essere esercitato per via telematica o per corrispondenza.
Ciascun Associato ha diritto di intervento e di voto nell’assemblea solo se in regola con il pagamento della quota annuale e sia iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati: può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro Associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati. Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità delle deleghe.
Si applicano i commi 4 e 5 dell’art.2732 c.c. in quanto compatibili.
Art. 10 – Attività Assemblea
L’Assemblea:
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il programma annuale di attività sociale
- approva il programma di attività proposto dal Comitato direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei Componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli Associati nei casi di reclamo previsti dall’art.7;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza;
- delibera sugli altri argomenti all’Ordine del Giorno
- delibera sull’approvazione dello statuto e l’atto costitutivo dell’Associazione
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sull’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio;
Per tutte le deliberazioni dell’Assemblea sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e successivamente messo a disposizione degli Associati.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea ORDINARIA sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum costitutivo della adunanza – la presenza di almeno metà degli associati – non sia raggiunto, l’Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea STRAORDINARIA volte a modificare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione sono valide con la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio è richiesto invece il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati.
Art. 11 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a tredici membri. I componenti del Comitato direttivo sono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Membri del Comitato Direttivo per dimissioni o decesso, lo stesso provvederà alla sostituzione. I Membri nominati in sostituzione dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo, che li aveva nominati.
Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Al Presidente ed ai componenti del Comitato Direttivo non spetta alcun compenso.
È convocato:
- dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario;
- quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri:
- almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio e all’ammontare della quota sociale
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o via posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o e-mail, inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Art. 12 – Attività Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo:
- è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
- può delegare a qualcuno dei suoi membri nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii elabora e propone piani di attività da sottoporre all’Assemblea;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- ammissione ed esclusione degli associati
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.
- delibera azioni disciplinari nei confronti degli associati Il Comitato Direttivo, inoltre,
- ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- cura la compilazione del regolamento per il funzionamento dell’associazione per disciplinare e organizzare l’attività dell’associazione, da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione
Il Comitato è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei propri Membri e dal computo delle presenze e dei voti espressi, si tiene conto anche di coloro che partecipano a distanza.
Per le deliberazioni del Comitato Direttivo sarà redatto un apposito verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che sarà messo a disposizione degli Associati.
Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante La maggioranza degli Amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati.
In applicazione dell’art. 2382 del Codice civile non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
L’assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell’Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Art. 13 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Comitato direttivo ed è Presidente dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. Rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea dei soci.
La nomina è di tre anni come per tutte le cariche sociali ed è rieleggibile.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente:
- convoca e presiede l’Assemblea degli Associati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura le delibere dell’assemblea dei soci;
- ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione.
Art. 14 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, qualora nominato in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n.117/2017 e/o al superamento dei limiti ivi previsti, è composto da 1 a 3 Membri eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati e dura in carica tre anni.
L’incarico è incompatibile con la carica di Membro del Comitato Direttivo.
Ai Componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I Componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di Soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei Componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231- qualora applicabili -, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento dell’Associazione.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al successivo articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. I Componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 15 – Conflitto di interessi
Agli Amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile in materia di annullamento dei contratti conclusi dagli stessi in conflitto di interessi con l’Associazione e di impugnazione delle delibere adottate dal Comitato Direttivo con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con l’Associazione.
In conformità all’art. 2373 del Codice civile, la deliberazione approvata con il voto determinante di Coloro che abbiano, per conto proprio o di Terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione è impugnabile a norma delle disposizioni del Codice civile qualora possa recarle danno.
Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
I Componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei Consiglieri di sorveglianza.
Art. 16 – Responsabilità
Gli Amministratori, i Componenti dell’Organo di controllo e il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’Associazione, dei Creditori sociali, degli Associati e dei Terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
Art. 17 – Denunzia al Tribunale
Almeno un decimo degli Associati, l’Organo di controllo, il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell’articolo 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.
Ogni Associato, ovvero almeno un decimo degli Associati nel caso in cui il numero degli Associati sia superiore a 500, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’Assemblea.
Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli Associati, l’Organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.
Art. 18 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Art. 19 – Patrimonio sociale – Entrate
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell’associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:
- dalle quote associative;
- dai contributi volontari degli Associati, contributi che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
- dai contributi pubblici e privati;
- da donazioni, lasciti testamentari e offerte di modico valore;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- dall’attività di raccolta di fondi, pubbliche e private, anche mediante eventi o manifestazioni organizzate dall’associazione o alle quali partecipa;
- dai proventi da attività di interesse generale e da attività diverse da effettuarsi nei limiti e secondo le modalità del D.lgs. n.117/2017 e dei decreti di attuazione;
- dai contributi e dagli apporti erogati da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 79 del D.lgs. n.117/2017;
- dai rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con le Pubbliche amministrazioni;
- dai residui annuali di gestione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.
Art. 20 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate – comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri Componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 21 – Scritture contabili e bilancio
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo di ogni anno il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso.
Il bilancio, redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. n.117/2017 ed alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Nel caso in cui il bilancio presenti ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, inferiori a 220 mila euro, lo stesso può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/2017 nella relazione di missione, ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S)
Art. 22 – Pubblicazione entrate sul sito internet
Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 100 mila euro l’Associazione, a norma dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.117/2017, pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa, cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai Dirigenti nonché agli Associati.
Art. 23 – Bilancio sociale
Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori a 1 milione di euro l’Associazione provvederà agli adempimenti di cui all’art. 14, comma 1, del D.lgs. n.117/2017, concernenti la redazione del bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il suo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
Art. 24 – Libri sociali
l’Associazione deve tenere:
- il libro degli Associati o aderenti, tenuti a cura del Comitato Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Comitato Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, dell’eventuale Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali, tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.
- il registro dei Volontari
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta all’Organo, che detiene i libri stessi, il quale dovrà renderli disponibili entro massimo 48 ore dalla richiesta.
Art. 25 – Volontari e attività di volontariato
L’Associazione può avvalersi di Volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai quali saranno applicate le disposizioni contenute nell’art. 17 del D.lgs. n.117/2017.
I Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro. I Volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i Terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n.117/2017.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii.).
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs. n.117/2017 e ss.mm. ii..
L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 D.lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 26 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, con la procedura e la modalità previste, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio secondo quanto disposto dall’art. 9 del D.lgs. n.117/17.
L’associazione si estingue:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per altre cause previste dall’art.27 c.c.
In caso di estinzione o scioglimento il Patrimonio netto residuo dell’Associazione sarà devoluto, in conformità a quanto disposto dall’art. 9 del D.lgs. n.117/17, previo parere dell’Ufficio ivi indicato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Resta ferma la possibilità di avvalersi del silenzio assenso, in conformità all’art. 9 del D.lgs. n.117/2017, qualora la risposta dello stesso Ufficio non sia resa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 27 – Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, i relativi Provvedimenti attuativi, le disposizioni del Codice civile nonché la legislazione in materia.
Approvato il 29 aprile 2022 dall’Assemblea straordinaria